Legge n. 132/2025

23 Settembre 2025
Legge sull’intelligenza artificiale

Testo

Titolo

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Materie

Informatica – Salute – Sicurezza nazionale – Lavoro – Giustizia – P.A. – Diritti

Principali previsioni

Principi generali

  • Lo sviluppo e l’implementazione dei sistemi di IA debbono farsi in modo da non arrecare danno ai processi democratici, all’autonomia decisionale dell’essere umano, ai diritti fondamentali ed alle libertà dei cittadini, ed inoltre dev’essere compatibile con i principi di non discriminazione, di trasparenza, proporzionalità, sicurezza e protezione dei dati personali [art. 3].
  • La cybersicurezza nell’uso dell’IA per finalità generali dev’essere garantita lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli, secondo un approccio proporzionale basato sul rischio [art. 3].
  • Ai fini dell’applicazione delle pertinenti disposizioni europee, l’AgID e l’ACN sono designate quali Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, nel rispetto delle competenze specificamente attribuite alla Banca d’Italia, alla CONSOB e all’IVASS [art. 20].
  • Salva la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, la legge trova applicazione alle attività di competenza dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza, delle Forze armate e a quelle delle Forze di polizia attinenti alla sicurezza nazionale solo nei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento governativo [art. 6].

Impieghi dell’IA

  • Previa informazione al paziente, l’IA può essere utilizzata a fini diagnostico-terapeutici [art. 7], ivi compresa la tenuta e gestione del fascicolo sanitario elettronico e di apposita piattaforma pubblica [art. 10].
  • Il trattamento dei dati personali sanitari a scopo di ricerca nel settore dell’IA è di rilevante interesse pubblico e sempre autorizzato previa anonimizzazione, secondo linee guida AGENAS e decreto ministeriale, nonché sotto la vigilanza del Garante [artt. 8, 9].
  • L’IA può essere utilizzata per migliorare la sicurezza, il benessere psicofisico e le condizioni del lavoratore [art. 11].
  • L’IA può essere utilizzata esclusivamente a supporto delle prestazioni d’opera intellettuale [art. 13], delle attività amministrative [art. 14] e di quelle giudiziarie [art. 15].
  • Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per definire una disciplina organica sull’addestramento dei sistemi di IA [art. 16], per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 [art. 24, co. 1] e per disciplinare disciplina dei casi le conseguenze giuridiche della realizzazione e dell’impiego illeciti dell’IA [art. 24, co. 3].

Promozione dell’IA

  • Il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite del proprio Ufficio competente in materia di innovazione tecnologica e digitale, redige e aggiorna una «Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale» e presiede un apposito «Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale» [art. 19].
  • Gli enti pubblici favoriscono l’impiego dell’IA nelle attività d’impresa e nell’e-procurement, privilegiando i sistemi che prevedano lo stoccaggio dei dati nel territorio nazionale e presentino un elevato grado di trasparenza e sicurezza addestrative [art. 5].
  • Si applicano sgravi fiscali anche a favore dei lavoratori impatriati che abbiano svolto attività di ricerca sull’IA [art. 22, co. 1].
  • Sono autorizzati contributi ed investimenti pubblici a sostegno delle imprese che utilizzano o sviluppano sistemi di IA all’avanguardia [art. 23].

Misure sanzionatorie

  • L’impiego di IA è aggravante comune (art. 61, n. 11-undecies c.p.) e, se volto a creare e diffondere contenuti audiovisivi falsi o alterati, idonei a indurre in inganno circa la loro genuinità senza il consenso dell’interessato, è punito quale autonomo titolo di reato (art. 612-quater c.p.) [art. 26].

Iniziativa

Governativa

Letture e testi

I lettura

S.1146

C.2316

II lettura

S.1146-B

Durata dell’esame parlamentare

Dal 20 maggio 2024 al 17 settembre 2025

(un anno e 4 mesi)

Ulteriori profili d’interesse

  • Respinti 196 emendamenti d’iniziativa parlamentare; approvati 3 proposti a maggioranza dalle Commissioni.
  • Il carattere parzialmente ricognitivo di principi e disposizioni sovranazionali e costituzionali, la parziale esclusione di alcuni ambiti e la negazione di nuovi obblighi rispetto a quelli già introdotti dal regolamento (UE) 2024/1689 [art. 3, co. 5] limitano la concreta incisività del provvedimento.
  • La delega legislativa al Governo sull’addestramento dei sistemi di AI [art. 6, co. 3] lascia l’Esecutivo formalmente libero di individuare i casi da disciplinare.
  • È previsto il parere obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi preliminari dei decreti legislativi, ma questi ultimi possono essere comunque adottati qualora le Commissioni non deliberino entro sessanta giorni.
  • Il termine fissato per le Commissioni è perentorio, mentre quello della delega al Governo è prorogato di sessanta giorni qualora il primo scada negli ultimi trenta giorni della delega medesima o successivamente.
  • I principi e criteri direttivi della delega ex art. 24, co. 1 si risolvono, in buona parte, nella conformità della legislazione interna al cit. regolamento europeo.

Rapporto sulla legislazione 2024-2025

A cura dell'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati.
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