Titolo
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
Materie
Agricoltura e pastorizia – Tributi – Imprese – Lavoro – Istruzione – Salute – Ambiente – Urbanistica – Zone montane
Principali previsioni
- Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo di riordino delle vigenti agevolazioni alle zone montane [art. 2, co. 4].
- Il Ministro per gli Affari regionali adotta e aggiorna ogni tre anni una «Strategia per la montagna italiana», volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone montane e l’accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, nei limiti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane [art. 3].
- Al personale sanitario e socio-sanitario operante nelle zone montane sono attribuiti un punteggio doppio nei concorsi presso il SSN, emolumenti stipendiali e un credito d’imposta sulle locazioni e sui mutui ipotecari stipulati a fini di servizio [art. 6].
- Al personale scolastico operante nelle zone montane sono attribuiti un punteggio aggiuntivo nei concorsi e nelle procedure di mobilità interni al sistema d’istruzione, oltre ad un credito d’imposta sulle locazioni e sui mutui ipotecari stipulati a fini di servizio [art. 7].
- Le procedure di mobilità verso gli Uffici giudiziari delle zone montane con più del 30% di scopertura sono esentate dal nullaosta dell’Amministrazione di provenienza [art. 9].
- Il Ministro dell’Agricoltura è autorizzato ad emanare linee guida per la salvaguardia e lo sfruttamento razionale dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, anche attraverso la costituzione associazioni tra proprietari ed affittuari [art. 12].
- Le zone montane sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti ai fini dell’applicazione della disciplina di protezione ambientale e sono stabiliti annualmente piani di prelievo massimo degli esemplari di lupo che vi abitano [art. 13].
- Sono fissate limitazioni all’attività venatoria nei valichi montani di ridotte dimensioni attraversate dalle rotte migratorie dell’avifauna [art. 15].
- Sono istituiti i «cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva», soggetti a certificazione di regolare esecuzione se di non modesta entità [art. 17].
- A fini di preservazione e di valorizzazione turistica, sono istituite le categorie giuridiche «albero monumentale» e «bosco monumentale» [art. 18].
- È riconosciuto un credito d’imposta agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano investimenti volti alla realizzazione di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima [art. 19], nonché alle imprese montane esercitate da giovani [art. 25].
- Sono riconosciti sgravi contributivi alle imprese che promuovono il lavoro agile a favore di giovani neoassunti residenti in un comune montano [art. 26].
- È riconosciuto un credito d’imposta alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile da adibire ad abitazione principale nelle zone montane [art. 27].
- I terreni pascolativi montani gravati da usi civici e oggetto di affitto o di concessione a privati sono possono essere oggetto di subaffitto né subconcessione [art. 19].
- Per i rifugi montani possono prevedersi deroghe ai requisiti igienico-sanitari valevoli a livello nazionale [art. 21].
- Il fatto colposo del fruitore dei percorsi escursionistici, delle strade poderali e delle strade e piste forestali costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione del percorso, della strada o della pista medesima [art. 22].
Iniziativa
Governativa
Letture e testi
I lettura
S.1054, che assorbe S.276, S.396
C.2126, che assorbe C.699, C.1059
II lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 1° marzo 2024 al 17 settembre 2025
(un anno, 6 mesi e 13 giorni)
Decisioni giurisprudenziali connesse
Sulla necessaria rigidità dei divieti di caccia dell’avifauna nei valichi montani
Corte cost., sentenza 20 dicembre 2022, n. 254, § 15 cons. dir.
Ulteriori profili d’interesse
- Sia al Senato che alla Camera il disegno di legge proposto dal Governo ne ha assorbito altri, d’iniziativa parlamentare.
- La Relazione tecnica è stata prodotta dal Governo solo il 4 agosto 2025, cioè dopo che il testo era stato già approvato nella versione che sarebbe rimasta definitiva.
- La statuizione dei criteri di qualificazione delle zone montane e, al loro interno, dei Comuni destinatari delle misure di sostegno ex art. 6 ss. è rimessa dall’art. 1 al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per gli Affari regionali, con ampia discrezionalità.
- Gli schemi preliminari di decreto legislativo debbono essere sottoposti alle Commissioni parlamentari, il cui parere non è, però, vincolante e la cui mancanza non è ostativa decorsi trenta giorni dalla trasmissione del testo (art. 2, co. 5).
- Diversi articoli del provvedimento si risolvono in mere enunciazioni di principio e “facultizzanti”, di debole incisività normativa, p. es. in tema di accesso alle telecomunicazioni, promozione dei servizi per l’infanzia e la maternità, istituzione di nuovi corsi di studio universitari, avvio di progetti di ricerca ambientale (artt. 8, 10, 11, 14).
- L’art. 12 enuncia due distinti elenchi di finalità delle future linee guida ministeriali per le aree agro-silvo-pastorali montane, non del tutto sovrapponibili tra loro.
- Nelle more di una disciplina ministeriale più dettagliata, l’art. 15 ne detta una provvisoria, prudenzialmente restrittiva.
- La concreta individuazione dei servizi ecosistemici che danno diritto al credito d’imposta ex art. 19 è demandata al Ministro dell’Agricoltura, con ampia discrezionalità.