Materia
Previdenza e assistenza
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento cd. temporalmente manipolativa
Oggetto della q.l.c.
Comb. disp. art. 1, co. 16 legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e art. 1, co. 3, legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile)
Parametri
Art. 3 Cost. e art. 38, co. 2, Cost.
Massima
- L’art. 1, co. 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è incostituzionale nella parte in cui non esclude dal divieto di integrazione al minimo l’assegno ordinario d’invalidità liquidato col sistema contributivo, trattandosi di tutela collegata a uno stato di bisogno del tutto peculiare, non assimilabile ad alcun altro istituto previdenziale.
Moniti/Inviti al legislatore
- Nel chiarire che la propria decisione non si pone in contrasto con l’art. 81 Cost., i Giudici di costituzionalità rimettono al legislatore il compito di provvedere tempestivamente alla copertura degli oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell’equilibrio di bilancio in senso dinamico.
Profili d’interesse
- La Corte ribadisce quel principio, ormai consolidato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui, una volta accertato un vulnus a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione, non può essere di ostacolo all’esame nel merito l’assenza di un’unica soluzione a “rime obbligate”, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore.
- La Consulta lascia aperta la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina vigente, purché sia idonea a garantire, ai titolari di assegno ordinario d’invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo, l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.
- La Corte modula gli effetti della propria decisione, facendoli decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 20 marzo 2025, n. 31;
- C. cost., sentenza 19 luglio 2024, n. 138;
- C. cost., sentenza 16 luglio 2024, n. 128;
- C. cost., sentenza 14 aprile 2022, n. 95;
- C. cost., sentenza 20 luglio 2020, n. 152.
Estratto della motivazione
5. – […] Il petitum, puntuale e univoco, consente dunque di fare applicazione del principio, ormai costantemente enunciato dalla giurisprudenza costituzionale (tra le ultime, sentenze n. 31 del 2025, n. 138 e n. 128 del 2024), secondo cui, una volta accertato un vulnus a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione, non può essere di ostacolo all’esame nel merito l’assenza di un’unica soluzione a “rime obbligate”, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore.
[…]
15. – L’INPS ha depositato in udienza un prospetto dal quale risulta che una decisione di accoglimento provvista, come d’ordinario, di effetti ex tunc sarebbe suscettibile di determinare, per l’anno in corso, un ingente e improvviso aggravio a carico della finanza pubblica, in gran parte connesso al recupero degli arretrati che potrebbero essere reclamati dai percettori degli assegni ordinari d’invalidità liquidati esclusivamente con il sistema contributivo.
Premesso che l’onere finanziario riguarderà solo assegni diretti (essendo esclusa, come detto, la reversibilità della prestazione), la maggior spesa a carico dello Stato, che la presente decisione comporta, non si pone in contrasto – come in sostanza prospetta l’INPS – con l’art. 81 Cost., perché sarà compito del legislatore «provvedere tempestivamente alla copertura degli oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell’equilibrio di bilancio in senso dinamico», come già chiarito nella sentenza n. 152 del 2020.
[…]
16. – Va anche in questa occasione ribadito che resta ovviamente ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare, ed eventualmente di coordinare in un quadro di sistema, la disciplina vigente, purché sia idonea a garantire, ai titolari di assegno ordinario d’invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo, l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.