Materia
Procedimento penale – Decreti-legge
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento additiva[1]
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 168-bis, co. 1 c.p. – Art. 550, co. 2 c.p.p. – Art. 73, co. 5 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) – Art. 4, co. 3, decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159
Parametri
Art. 3 Cost. – Art. 27, co. 3, Cost.
Massima
- L’art. 168-bis, co. 1 c.p. è incostituzionale nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di spaccio di lieve entità o di piccolo spaccio.
- Le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 123/2023 recano un complesso di norme accomunate dall’obiettivo di fronteggiare situazioni di disagio e degrado giovanili e, al contempo, di contrastare la criminalità minorile.
Profili d’interesse
- La Corte limita il proprio sindacato sulla coerenza dei decreti-legge ai casi di rottura evidente del nesso tra la situazione di necessità e urgenza cui s’intende porre rimedio e la disciplina introdotta in via d’urgenza. Tuttavia, nel caso di specie, in assenza di un compiuto apprezzamento di eventuali atti preparatori, tale nesso può apprezzarsi solo con riferimento ad una porzione del territorio nazionale molto circoscritta (la stessa Corte parla di “Decreto Caivano”).
Precedenti connessi
Sull’omogeneità del decreto-legge
- C. cost., sentenza 25 luglio 2024, n. 146;
- C. cost., sentenza 18 gennaio 2022, n. 8;
- C. cost., sentenza 13 luglio 2020, n. 149;
- C. cost., sentenza 16 febbraio 2012, n. 22.
Sull’urgente necessità del provvedere (art. 77, co. 2, Cost.)
- C. cost., sentenza 18 gennaio 2022, n. 8;
- C. cost., sentenza 13 luglio 2020, n. 149;
- C. cost., sentenza 27 giugno 2018, n. 137;
- C. cost., sentenza 12 luglio 2017, n. 170;
- C. cost., sentenza 22 novembre 2016, n. 244;
- C. cost., sentenza 16 febbraio 2012, n. 22.
Sui decreti-legge ab origine a contenuto plurimo e sulla loro omogeneità
- C. cost., sentenza 25 luglio 2024, n. 146;
- C. cost., sentenza 18 gennaio 2022, n. 8;
- C. cost., sentenza 11 novembre 2021, n. 213;
- C. cost., sentenza 12 luglio 2017, n. 170;
- C. cost., sentenza 24 gennaio 2017, n. 16;
- C. cost., sentenza 21 dicembre 2016, n. 287.
Estratto della motivazione
5.1. – Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’omogeneità costituisce un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, poiché «[l]’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed “i provvedimenti provvisori con forza di legge”, di cui alla norma costituzionale» (sentenze n. 8 del 2022, n. 149 del 2020 e n. 22 del 2012; nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 146 del 2024).
Il riconoscimento dell’esistenza dei presupposti fattuali, di cui all’art. 77, secondo comma, Cost., resta, dunque, collegato a una intrinseca coerenza delle norme del decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. L’urgente necessità del provvedere può riguardare, cioè, una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate oppure dall’intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all’unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione (tra le altre, sentenze n. 8 del 2022, n. 149 del 2020, n. 137 del 2018, n. 170 del 2017, n. 244 del 2016 e n. 22 del 2012).
Per i decreti-legge ab origine a contenuto plurimo, dunque, quel che rileva è il profilo teleologico, ossia l’osservanza della ratio dominante l’intervento normativo d’urgenza (sentenze n. 146 del 2024, n. 8 del 2022, n. 213 del 2021, n. 170 e n. 16 del 2017, e n. 287 del 2016). Su tale fronte, il sindacato di questa Corte resta, peraltro, circoscritto ai casi in cui la rottura del nesso tra la situazione di necessità e urgenza che il Governo mira a fronteggiare e la singola disposizione del decreto-legge risulti evidente, così da connotare quest’ultima come «totalmente “estranea”» o addirittura «intrusa», analogamente a quanto avviene con riguardo alle norme aggiunte dalla legge di conversione (sentenze n. 8 del 2022 e n. 213 del 2021).
5.2. – Come emerge dal titolo del provvedimento d’urgenza, dal suo preambolo e dai lavori preparatori, il d.l. n. 123 del 2023 reca un complesso di norme accomunate dall’obiettivo di fronteggiare situazioni di disagio e degrado giovanili e, al contempo, di contrastare la criminalità minorile, in risposta a episodi delittuosi di particolare gravità, perpetrati da minori in danno di minori nel territorio del comune di Caivano.
Il decreto si articola in quattro capi, raggruppanti disposizioni relative a «[i]nterventi infrastrutturali nel territorio del comune di Caivano» (Capo I), «in materia di offerta educativa» (Capo III), «per la sicurezza dei minori in ambito digitale» (Capo IV).
Il Capo II (artt. 3-9), in cui è inserita la norma censurata, detta invece disposizioni «in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile», con lo scopo – dichiarato nel preambolo del decreto-legge – di «contrasto alla criminalità minorile e all’elusione scolastica, e [di] tutela delle minori vittime di reato».
[…]
Dai lavori preparatori emerge che l’aumento della pena detentiva per il reato di piccolo spaccio è finalizzato, tra l’altro, a consentire l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche per i soggetti adulti (art. 280, comma 2, cod. proc. pen.).
Con riferimento ai minori, peraltro, l’art. 6, comma 1, lettera c), numero 1), del “decreto Caivano” ha modificato l’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), riducendo da nove a sei anni di reclusione il limite edittale per l’applicazione della custodia cautelare ai minorenni, ma stabilendo che essa è comunque consentita per una serie di reati, tra cui quelli previsti dall’art. 73 t.u. stupefacenti.
Anche in considerazione di ciò è individuabile un collegamento tra l’incremento sanzionatorio per il reato di piccolo spaccio e gli obiettivi di fondo del provvedimento d’urgenza: che è anzitutto quello di contrastare la criminalità giovanile, e non solo minorile, intervenendo in modo più severo nella repressione di alcune fattispecie criminose, come quella dello spaccio di lieve entità, che di detta criminalità sono espressione e manifestazione frequenti.
Al contempo, questo intervento risponde alla finalità, anch’essa propria del decreto-legge in esame, di arginare situazioni di disagio e degrado minorile e, più specificamente, di tutelare le vittime di reato minori di età, considerato che spesso proprio i minori, e i giovani in genere, sono i destinatari dell’attività di spaccio cosiddetto di strada.
Peraltro, la modifica della cornice edittale del reato in esame non è neanche un intervento isolato.
Come si è visto, nell’ambito del Capo II del “decreto Caivano”, l’art. 4 opera diversi interventi di diritto penale sostanziale, consistenti nell’introduzione di nuove fattispecie di reato o nell’inasprimento sanzionatorio di quelle esistenti, relative alle armi e agli stupefacenti. Con specifico riferimento ai reati in materia di stupefacenti, poi, il decreto-legge oggetto di censura ha introdotto altre modifiche in ambito di produzione, traffico e detenzione illeciti degli stupefacenti di lieve entità, ad esempio in tema di cosiddetta confisca in casi particolari (art. 85-bis t.u. stupefacenti) e di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere (art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 448 del 1988).
In conclusione, deve escludersi che la norma censurata sia palesemente estranea alla «traiettoria finalistica portante del decreto» (sentenze n. 151 del 2023 e n. 8 del 2022). Detto decreto-legge, infatti, nell’intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata – come quella volta a reagire alla reiterata commissione di episodi delittuosi di notevole gravità, sintomatici di una situazione di degrado sociale di una determinata area territoriale e, in generale, della diffusione di comportamenti devianti e criminali da parte di giovani e a carico di vittime minori di età – ha sì previsto interventi oggettivamente eterogenei, perché afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all’unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione (così, sentenze n. 146 del 2024 e n. 8 del 2022).
[1] La sentenza prende in considerazione anche profili che non sono oggetto di questo report.