Materia
Imprese – Diritto di difesa
Tipologia di decisione
Sentenza interpretativa di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 147 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall’art. 131 decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80)
Parametri
Art. 24 Cost. – Art. 111 Cost.
Massima
- L’art. 147 r.d. n. 267/1942 deve essere interpretato nel senso che, prima di dichiarare il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, gli stessi devono essere stati convocati non solo nel giudizio in cui viene dichiarato il loro fallimento, ma anche in quello che accerta la fallibilità dell’ente.
Profili d’interesse
- La Corte recepisce in toto il cd. diritto vivente, originatosi dall’attività nomofilattica della Corte di cassazione.
Precedenti connessi
Sul difetto, nella lettera della legge, di un dovere di convocazione dei soci illimitatamente responsabili nel giudizio sul fallimento
- Cass. civ., sentenza 27 marzo 2017, n. 7769
Estratto della motivazione
5.2.– Nel regolare il fallimento in estensione, l’art. 147 della legge fallimentare dispone, al terzo comma, che il giudice deve convocare i soci illimitatamente responsabili prima di dichiararne il fallimento.
Tale previsione […] si presta astrattamente a due possibili interpretazioni: quella secondo cui i soci illimitatamente responsabili devono essere convocati solo nel giudizio che conduce alla dichiarazione del loro fallimento in estensione, in quanto debitori fallendi in quel giudizio, ovvero quella secondo cui gli stessi devono essere convocati anche nel giudizio sul fallimento della società, al fine di consentire loro di interloquire sui presupposti del possibile fallimento in estensione.
[…]
5.4.– […] Secondo l’interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, difettando un dovere di convocazione dei soci illimitatamente responsabili nel giudizio sul fallimento della società, salvo che in quel giudizio non sia stato chiesto anche il loro fallimento in estensione, i soci palesi, non diversamente da quelli occulti, possono interloquire sui presupposti del fallimento della società solo a posteriori attraverso il reclamo (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 27 marzo 2017, n. 7769 e 7 dicembre 2012, n. 22263; ordinanze 5 maggio 2022, n. 14179 e n. 16777 del 2021).
5.5.– Il descritto assetto di interessi pare confermato anche rispetto alla liquidazione giudiziale, di cui all’art. 256 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 […], data la sostanziale corrispondenza fra quest’ultima disposizione e l’art. 147 della legge fallimentare.
[…]
7.2.– [S]e di norma il presupposto per applicare l’art. 147 della legge fallimentare è che i soci illimitatamente responsabili partecipino a una società rientrante in uno dei tipi societari indicati al primo comma, nel caso della società semplice occorre un accertamento sostanziale circa la prevalente attività commerciale svolta dalla società che può superare ciò che risulta dal dato formale.
Ebbene, poiché tale accertamento viene effettuato nel giudizio sul fallimento della società, non si può far gravare sui soci, non convocati in quel medesimo giudizio, l’onere di verificare sul registro delle imprese l’eventuale fallimento di un ente, che normalmente non fallisce.
Imporre un simile onere avrebbe evidenti riverberi sull’effettività del diritto di difesa.
La possibilità per i soci illimitatamente responsabili di difendersi rispetto alla loro stessa fallibilità sarebbe, infatti, affidata alla facoltà di impugnare la sentenza dichiarativa del fallimento della società […], sul presupposto che essi siano tenuti a verificare l’eventuale fallimento di un ente che, in quanto società semplice, non dovrebbe fallire.
Né può presumersi che tutti i soci di una società semplice siano di fatto informati delle vicende relative all’ente o che debbano necessariamente avere conoscenza della circostanza che la società semplice ha esercitato nel complesso attività commerciali tali da essere valutate, all’esito di un accertamento giudiziale, prevalenti rispetto a quelle consentite per simile tipologia di ente.
Su basi così fragili non può radicarsi l’effettività del diritto di difesa rispetto a un accertamento che condiziona la possibilità di dichiarare il fallimento del socio, con tutti gli effetti che ne derivano anche sul piano personale (artt. 48 e 49 della legge fallimentare).
7.3. – [D]i conseguenza, dove l’art. 147, terzo comma, della legge fallimentare prescrive che «prima di dichiarare il [loro] fallimento» i soci illimitatamente responsabili devono essere convocati, esso deve interpretarsi nel senso che, «prima di dichiarare il [loro] fallimento», gli stessi devono essere stati convocati non solo nel giudizio in cui viene dichiarato il loro fallimento, ma anche in quello che accerta, per ragioni sostanziali, la fallibilità dell’ente, che costituisce presupposto della fallibilità dei soci. In mancanza, non si può far gravare su di loro l’onere di verificare sul registro delle imprese il fallimento di una società che, di norma, non è esposta al fallimento. […]
7.4.– D’altro canto, poiché il dovere di convocazione dei soci palesi di una società semplice serve a preservare il loro diritto di difesa in merito alla qualifica di soci fallibili, ben si potrà accertare che il soggetto fallendo, pur se non convocato nel precedente giudizio in qualità di socio, ha di fatto pienamente esercitato quel diritto.