Materia
Delegazione legislativa – Immigrazione – Reati
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 3 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67)
Parametri
Artt. 76 e 77 Cost. (in relazione all’art. 3, co. 2, lett. b della legge 28 aprile 2014, n. 67, Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili)
Massima
- Non è incostituzionale l’omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. 286/1998, delegata al Governo con la legge n. 67/2014, in quanto il mancato o incompleto esercizio della delega non comporta di per sé la violazione degli artt. 76 e 77 Cost., salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione.
Profili d’interesse
- La Corte conferma la propria giurisprudenza in punto di obblighi del Governo, legislatore delegato, nei confronti del Parlamento, legislatore delegante.
- La Corte ricorda che le omissioni del decreto delegato possono integrare, al più, una responsabilità politica del Governo.
- La Corte rammenta altresì che il parere delle Commissioni parlamentari non è vincolante, né esprime interpretazioni autentiche della legge delega, ma costituisce pur sempre elemento che contribuisce alla corretta esegesi di quest’ultima.
Precedenti connessi
- C. cost., ordinanza 29 novembre 2013, n. 283.
- C. cost., sentenza 11 novembre 2011, n. 304.
- C. cost., sentenza 12 aprile 2005, n. 149.
- Cass. pen., sentenza 11 maggio 2017, n. 23295
Estratto della motivazione
4.1 – [… L]a legge n. 67 del 2014 persegue «l’obiettivo di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale[» …]. È in questa prospettiva che l’art. 2 della legge in esame, al comma 1, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi «per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili» […].
4.2 – [In tale legge è stata espressamente prevista la delega all’]abrogazione del reato di cui all’art. 10-bis del citato d.lgs. n. 286 del 1998 […].
4.4 – [Dell’omissione è stata data nota dallo stesso Governo, il quale,] nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari[, …] precisa che le «ragioni politiche sottese alla scelta di non attuare le direttive di depenalizzazione […] sono di agevole comprensione: si tratta di fattispecie che intervengono su materia “sensibile” per gli interessi coinvolti, in cui lo strumento penale appare come indispensabile per la migliore regolazione del conflitto con l’ordinamento innescato dalla commissione della violazione» […].
Non priva di significato, ai fini del controllo operato da questa Corte, è la circostanza che su tale conclusione abbia convenuto la Commissione giustizia (II) della Camera dei deputati, che, nel parere reso sullo schema di decreto legislativo (A.G. 245), ha rilevato che la scelta di non procedere alla depenalizzazione del reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 «non incide sulla legittimità del provvedimento in esame, in quanto non si tratta di una violazione dei principi di delega quanto piuttosto di un mancato esercizio della delega su un particolare punto, che comunque è del tutto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione […]».
Come più volte rilevato da questa Corte, […] «il parere delle Commissioni parlamentari non è vincolante, né esprime interpretazioni autentiche della legge delega, ma costituisce pur sempre elemento che contribuisce alla corretta esegesi di quest’ultima» (ex plurimis, sentenza n. 96 del 2020) […].
5. – Rileva […] il consolidato orientamento di questa Corte, a tenore del quale «il mancato o incompleto esercizio della delega non comporta di per sé la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione» (ordinanza n. 283 del 2013; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 304 del 2011 e n. 149 del 2005).
Quando una tale alterazione non è riscontrabile, l’omissione del legislatore delegato può quindi determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, «non certo una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile» (già sentenza n. 8 del 1977) […].
5.1. – L’omessa depenalizzazione [de qua] non determina […] quello stravolgimento della legge di delegazione […] evocato dal rimettente, peraltro non in coerenza con la sostenuta ininfluenza dell’argomento dell’eccesso di delega in minus.
L’omessa attuazione attiene, infatti, a una singola fattispecie di reato, sicché non è idonea a minare il complessivo disegno del legislatore delegante, che ha previsto un’azione di depenalizzazione, “cieca” e nominativa, ad ampio spettro, concernente una vasta platea di reati.
La mancata depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non è, quindi, suscettibile di pregiudicare in radice il progetto del legislatore delegante.
Anche la Commissione giustizia della Camera dei deputati, come si è visto, ha, del resto, precisato che la scelta del Governo si risolve in «un mancato esercizio della delega su un particolare punto, che comunque è del tutto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione».
E anche la giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha già ritenuto manifestamente infondate questioni di legittimità costituzionale in cui si lamentava il solo parziale esercizio delle deleghe conferite con l’art. 2 della legge n. 67 del 2014, con specifico riferimento al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 14 ottobre 2016-11 maggio 2017, n. 23295).