Materia
Pene
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento additiva
Oggetto della q.l.c.
Art. 63, co. 3 c.p.
Parametri
Artt. 3 e 27, co. 3 Cost.
Massima
- L’art. 63, co. 3 c.p. è incostituzionale, per contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e finalità rieducativa della pena, nella parte in cui non prevede che, quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all’art. 99, co. 1 c.p., si applichi soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, potendo comunque il giudice aumentarla.
Profili d’interesse
- La Corte rimarca l’ampia discrezionalità del legislatore nella determinazione delle pene e nella selezione delle condotte tipiche, entro il limite della manifesta irragionevolezza e di violazione del principio di proporzionalità.
Precedenti connessi
Estratto della motivazione
6.1. – L’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della propria politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato (ex multis, sentenze n. 46 del 2024, n. 207 del 2023 e n. 117 del 2021), non equivale ad arbitrio.
Le disposizioni che costituiscono espressione di tale discrezionalità, e segnatamente quelle che determinano il trattamento sanzionatorio, in quanto destinate a incidere sulla libertà personale dei loro destinatari, devono quindi ritenersi suscettibili di controllo da parte di questa Corte per gli eventuali vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità.
6.2. – Ora, l’applicazione sulla pena stabilita per l’aggravante a effetto speciale dell’aumento di un terzo della pena previsto per la recidiva semplice, a fronte dell’aumento facoltativo applicabile ove con la prima concorra una ipotesi di recidiva aggravata, dà luogo a una evidente irragionevolezza della disciplina applicabile, con violazione dell’art. 3 Cost. Invero, contrasta con il canone di ragionevolezza che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena superiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto (sentenze n. 217 e n. 94 del 2023, n. 185 e n. 55 del 2021, n. 73 del 2020).
Mentre, infatti, le ipotesi di recidiva qualificabili come circostanze a effetto speciale beneficiano, in caso di concorso (art. 64, quarto comma, cod. pen.), del doppio favor della sola applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave e della facoltà dell’aumento affidata al giudice, non si rinviene – dopo la richiamata modificazione di cui alla legge n. 251 del 2005 – la ragione per cui, in caso di concorso della meno grave recidiva semplice con una circostanza autonoma o a effetto speciale, debba trovare applicazione automatica e obbligatoria l’aumento di un terzo (e non fino a un terzo), una volta che il giudice abbia reputato i precedenti penali indicativi di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo.
6.3. – Tale disciplina non può trovare una idonea giustificazione nel diverso regime delle modalità di maggiorazione della pena, frutto di un differente giudizio di disvalore delle fattispecie, che connota le circostanze comuni e le circostanze a effetto speciale, supponendo che solo il cumulo materiale di queste ultime possa comportare una pena sproporzionata per eccesso, mentre il concorso tra aggravanti comuni e a effetto speciale incontrerebbe unicamente i limiti di cui all’art. 66 cod. pen.
Il differente trattamento sanzionatorio del concorso tra circostanze aggravanti a effetto speciale e recidiva qualificata o semplice, in ragione della disciplina di applicazione dei rispettivi aumenti di pena, può essere causa […] dell’irrogazione di una sanzione sproporzionata e non “individualizzata” proprio rispetto al disvalore oggettivo dei fatti […].