Materia
Salute – Regioni
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 8, co. 1, della legge reg. Puglia n. 24/2024, (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)[1].
Parametri
Art. 117, co. 3 Cost., in relazione all’art. 15-nonies, co. 1, del d.lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
Massima
- Con riferimento alle strutture sanitarie non pubbliche (ancorché accreditate), le Regioni a statuto ordinario possono derogare al limite d’età dei dirigenti medici prescritto all’art. 15-nonies, co. 1 del d.lgs. n. 502/1992, in quanto questo non si riferisce alle strutture private, né costituisce un principio fondamentale della materia.
Profili d’interesse
- La sentenza precisa l’estensione dell’autonomia legislativa del legislatore regionale.
- La sentenza fa chiarezza sul tema dei principi fondamentali in materia sanitaria.
Estratto della motivazione
4.2 – [N]on figurano previsioni statali che attengono al limite di età del responsabile sanitario di struttura privata.
Anche il principio dell’adeguatezza delle «condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale» (art. 8, comma 4, lettera d, del d.lgs. n. 502 del 1992), non si estende fino a contemplare un limite di età.
4.3. – Del resto, lo stesso art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 menziona specificamente i «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale», con evidente riguardo al solo personale pubblico, mentre il rapporto di lavoro intercorrente con le strutture private accreditate rientra nelle «tipologie di rapporto di impiego privato» (sentenza n. 113 del 2022).
Inoltre, solo per gli enti equiparati (ovvero quelli di cui all’art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 502 del 1992), «nonché [per] gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato», l’art. 15-undecies del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede l’adeguamento degli «ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto».
4.4. – È pur vero che, attraverso l’accreditamento istituzionale, le strutture private «entrano a far parte del sistema sanitario pubblico, erogando prestazioni per conto del servizio sanitario» (sentenza n. 195 del 2021); tuttavia, deve essere esclusa una loro equiparazione a quelle pubbliche, poiché non sussiste «omologia», stante la «evidente diversità delle situazioni delle strutture private che erogano prestazioni per conto del S.s.n.» (sentenza n. 94 del 2009).
L’accreditamento, infatti, pur attribuendo lo status di soggetto idoneo a erogare prestazioni per conto del SSN, che quindi giustifica la presenza di un potere pubblicistico particolarmente intenso, non è tuttavia in grado di determinare una mutazione ontologica della natura delle strutture private accreditate e dei relativi rapporti di lavoro.
Pertanto, poiché l’accreditamento assume i caratteri tipici di un atto attributivo di compiti pubblici, si è al cospetto di soggetti che erogano sì un servizio pubblico e al pubblico, «ma non quali organi delle aziende sanitarie, bensì mantenendo la loro identità»: per le strutture private accreditate, quindi, «non si evidenzia quella prevalenza della funzione pubblicistica [tale da] far scolorare il carattere imprenditoriale dell’attività» svolta (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 14 dicembre 2023, n. 35092).
Da tale presupposto deriva che le strutture private accreditate «non poss[o]no ritenersi tout court equiparate a quelle pubbliche», ciò che porta ad escludere che la ratio dell’art. 15-nonies, comma 1, rinvenuta da questa Corte nelle esigenze di carattere organizzativo/occupazionale sottese alla disciplina del lavoro pubblico, «ricorra allo stesso modo con riferimento alle strutture accreditate, la disciplina dei cui rapporti di lavoro resta evidentemente attratta al regime privatistico» (Cons. Stato, sentenza n. 5988 del 2024) […].
5.3. – [… N]on essendo riscontrabile un principio fondamentale […], il legislatore regionale non è tenuto ad allinearsi, neppure con riferimento alle strutture private accreditate, alla disciplina statale che permette una deroga solo transitoria al limite di età di cui all’art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992.
[1] Titolo abbreviato. Per il titolo integrale clicca sul link al testo dell’atto.