Sentenza n. 59/2025

24 Aprile 1990
Sulla definizione della tariffa regionale di servizio idrico integrato.

Testo

Materia

Servizi pubblici – Autonomie territoriali

Tipologia di decisione

Sentenza di rigetto[1]

Oggetto della q.l.c.

Art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, legge regionale siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche)[1]

Parametri

Art. 117, co. 2, lett. e) e s) Cost.

Massima

  • Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 2, commi da 1-bis a 1-quater, della legge reg. Sicilia n. 19/2015, sollevate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in quanto la definizione della tariffa del servizio idrico integrato sovrambito, ivi operata, rientra nella potestà legislativa residuale della Regione e rispetta le competenze statali in materia di tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente.

Profili d’interesse

  • La sentenza chiarisce i confini della potestà legislativa residuale della Regione siciliana in materia di servizi pubblici locali, nonché quella del legislatore statale nelle materie “tutela della concorrenza” e “tutela dell’ambiente”, di cui pure ricorda la trasversalità.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

5.1.– […] L’art. 17, primo comma, lettere h) e i), dello statuto le attribuisce [alla Sicilia] la competenza legislativa concorrente nella materia dei servizi pubblici, da riqualificare, tuttavia, come competenza legislativa residuale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. in virtù della «clausola di maggior favore» di cui all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 […].

Pur così qualificato, tale titolo di potestà legislativa trova, tuttavia, un limite nelle competenze legislative esclusive e trasversali dello Stato che, per quanto attiene alla disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, sono quelle in tema di «tutela dell’ambiente» e di «tutela della concorrenza» (sentenze n. 93 del 2017, n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009).

 […]

5.3.– [I]l codice dell’ambiente, laddove, con la prima evocata norma interposta (combinato disposto degli artt. 142, comma 3, e 154, comma 4), individua nell’EGATO il soggetto competente a determinare la tariffa «all’utenza», indubbiamente si riferisce propriamente alla tariffa praticata dal gestore (tendenzialmente unico) dell’ATO agli utenti finali. […]

Tuttavia, secondo il rimettente, la competenza individuata dal parametro interposto «si estenderebbe» al corrispettivo del servizio di sovrambito.

L’interpretazione analogica proposta per tale specifica fattispecie non è, però, praticabile […] per un sovrambito con le caratteristiche proprie del sistema siciliano, in ragione della sua sostanziale diversità rispetto alla fattispecie regolata dal legislatore statale.

Infatti, il carattere ultraprovinciale dell’infrastruttura, il suo affidamento ad un solo operatore e la necessità della pianificazione degli interventi di gestione e di investimento della rete nel suo complesso sono elementi che recidono il legame del grossista (e della rete dallo stesso utilizzata) con il territorio del singolo ATO, legame che giustifica la competenza dell’ente d’ambito sulle tariffe dei vari operatori che ivi svolgono le diverse attività del SII.

Ne deriva che, a fronte della mancanza di una disciplina a livello nazionale quanto allo specifico aspetto della tariffa del grossista, la Regione siciliana ha legittimamente esercitato la potestà legislativa residuale che le spetta in materia di servizi pubblici locali.

5.4.– In senso contrario, non può opporsi il limite della ricordata potestà legislativa esclusiva e trasversale dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente quanto alla tariffa idrica (in senso stretto), perché la sola individuazione del soggetto competente a predisporre il corrispettivo dell’ingrosso di sovrambito esula dal suo perimetro applicativo.

Occorre in proposito ricordare che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa esclusiva e trasversale non può «essere così pervasiv[a] da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale» (sentenze n. 56 del 2020 e n. 98 del 2017) e il suo esercizio deve rispettare i limiti dell’adeguatezza e della proporzionalità rispetto al fine perseguito e agli obiettivi attesi (sentenze n. 206 del 2024, n. 56 del 2020, n. 137 del 2018, n. 452 e n. 401 del 2007). E questi stessi princìpi sono funzionali anche a delimitare l’estensione dell’ambito materiale della potestà legislativa trasversale.

Per contro, la disciplina dettata dall’art. 11 della legge reg. siciliana n. 16 del 2022 trova giustificazione nelle descritte specificità dell’assetto delle reti idriche siciliane, secondo adeguatezza e proporzionalità.


[1] La sentenza affronta anche altri profili, che non sono oggetto di questo report.

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