Materia
Cittadinanza
Tipologia di decisione
Sentenza di inammissibilità[1]
Oggetto della q.l.c.
Art. 4 regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358 – Art. 1 legge 13 giugno 1912, n. 555 – Art. 1, co. 1, lett. a), legge 5 febbraio 1992, n. 91
Parametri
Art. 1, co. 2, Cost. – Art. 3 Cost. – Art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE
Massima
- Non è ammissibile un intervento della Corte costituzionale che limiti l’acquisizione della cittadinanza per discendenza, attraverso una sentenza manipolativa che operi scelte, fra molteplici possibili opzioni, connotate da un ampio margine di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.
Profili d’interesse
- I giudici delle leggi hanno precisato che il legislatore vanta «un margine di discrezionalità particolarmente ampio» nell’individuare i presupposti dell’acquisizione della cittadinanza, mentre alla Corte compete accertare che le norme che regolano l’acquisizione dello status civitatis non facciano ricorso a criteri del tutto estranei ai principi costituzionali o che contrastino con essi.
Precedenti connessi
Sul margine discrezionale e sul criterio di ragionevolezza e proporzionalità
- C. cost., sentenza 7 marzo 2025, n. 25;
- C. cost., sentenza 8 maggio 2023, n. 88;
- C. cost., sentenza 26 luglio 2022, n. 195;
- C. cost., sentenza 24 luglio 2019, n. 194;
- C. cost., sentenza 7 dicembre 2017, n. 258;
- C. cost., sentenza 18 luglio 2013, n. 202;
- C. cost., sentenza 25 luglio 2011, n. 245.
Sulla cittadinanza e sullo status filiationis
- C. cost., sentenza 29 marzo 2024, n. 53;
- C. cost., sentenza 9 febbraio 1983, n. 30;
- C. cost., sentenza 23 novembre 1967, n. 120.
Estratto della motivazione
11.1. – Questa Corte riconosce «che il legislatore god[e] di ampia discrezionalità nella disciplina dell’attribuzione della cittadinanza» (sentenza n. 25 del 2025). Nondimeno, le norme dettate in materia, non diversamente da altre discipline connotate da elevata discrezionalità, «non si sottraggono per questo al giudizio di costituzionalità, in quanto devono pur sempre essere compiute secondo canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite (tra le altre, sentenze n. 88 del 2023, n. 194 del 2019, n. 202 del 2013 e n. 245 del 2011)» (sentenza n. 25 del 2025 e, in senso analogo, sentenza n. 195 del 2022).
[…]
11.2. – […] Dinanzi al senso articolato e complesso dei riferimenti costituzionali alla cittadinanza, spetta, dunque, al legislatore, che vanta un margine di discrezionalità particolarmente ampio, individuare i presupposti per l’acquisizione dello status.
Nondimeno, compete a questa Corte accertare – al metro della non manifesta irragionevolezza e sproporzione – che le norme che regolano l’acquisizione dello status civitatis non facciano ricorso a criteri del tutto estranei ai principi costituzionali e a quei molteplici tratti, che – come sopra evidenziato – connotano la cittadinanza.
Resta ferma la possibilità per il legislatore di declinare in concreto anche i contenuti della cittadinanza, alla luce dei principi costituzionali.
[…]
12.2.2. – I caratteri propri di un intervento manipolativo e di sistema, qual è quello prospettato dai giudici a quibus, emergono poi con ulteriore evidenza, ove si consideri che questa Corte sarebbe chiamata a decidere, fra i tanti tratti identificativi della cittadinanza, quello o quelli idonei a dare sufficiente dimostrazione della circostanza che, nonostante la presenza di elementi di collegamento con l’ordinamento giuridico straniero, l’appartenenza al nucleo familiare continui a svolgere la sua funzione giustificativa di una appartenenza anche alla comunità statale.
Questa Corte dovrebbe allora sostituirsi al legislatore nel valutare se valorizzare il legame culturale e linguistico con la comunità statale, tenendo conto della condizione dei cittadini residenti all’estero, o, viceversa, prediligere un collegamento con il territorio.
Non a caso, le stesse prospettazioni dei giudici a quibus spaziano fra plurime e diverse soluzioni.
La genericità e il carattere manipolativo delle censure emergono vieppiù, ove si consideri che i rimettenti neppure si confrontano con la notevole varietà di ipotesi sulle quali l’intervento prospettato dai rimettenti andrebbe potenzialmente a incidere: su coloro che hanno già richiesto l’accertamento della cittadinanza; su coloro che non lo hanno ancora richiesto, ma vantano lo status filiationis; su coloro che acquisiranno tale status.
12.3. – In definitiva, quello che si richiede a questa Corte è un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.
[1] La pronuncia investe profili ulteriori, che non sono oggetto di questo report.