Materia
Ambiente – Beni pubblici – Miniere, cave e saline
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto[1]
Oggetto della q.l.c.
Artt. 1, co. 2; 2, co. 1 e 2; 3, co. 1, 2, 3 e 8; 4, co. 1, 2, 3 e 6; 5, co. 1 e 2; 6, co. 2; 7, co. 2; 10, co. 6; 15, co. 1, lett. b), decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2024, n. 115
Parametri
Art. 97 Cost. – Art. 117, co. 3, 4 e 5, Cost. – Art. 118 Cost. – Art. 120, co. 2, Cost. – Art. 10 legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)[1]
Massima
- Le disposizioni statali impugnate, che tendono ad accentrare la competenza sulle procedure autorizzative degli interventi di «estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche», non violano le competenze legislative ed amministrative della Sardegna in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione, acque minerali e termali, miniere e industria, del paesaggio, in quanto risultano adottate nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento eurounitario, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e sono prevalentemente riconducibili a materie trasversali di competenza esclusiva statale, quali in particolare la tutela della concorrenza e dell’ambiente.
Profili d’interesse
- La Corte sembra orientarsi per la prevalenza delle disposizioni di legge statali non solo in forza dei relativi titoli di competenza cd. trasversale, ma anche in quanto attuative di vincoli derivanti dall’ordinamento eurounitario.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 20 maggio 2021, n. 104;
- C. cost., sentenza 21 dicembre 2016, n. 287;
- C. cost., sentenza 13 gennaio 2014, n. 2;
- C. cost., sentenza 19 dicembre 2012, n. 291;
- C. cost., sentenza 7 febbraio 2012, n. 18;
- C. cost., sentenza 21 aprile 2011, n. 150;
- C. cost., sentenza 8 ottobre 2010, n. 288;
- C. cost., sentenza 18 febbraio 2010, n. 52;
- C. cost., sentenza 14 dicembre 2007, n. 431;
- C. cost., sentenza 14 dicembre 2007, n. 430;
- C. cost., sentenza 23 novembre 2007, n. 401;
- C. cost., sentenza 3 marzo 2006, n. 80;
- C. cost., sentenza 19 luglio 2005, n. 286;
- C. cost., sentenza 15 novembre 1988, n. 1033;
- C. cost., sentenza 25 luglio 1984, n. 219;
- C. cost., sentenza 22 dicembre 1969, n. 160;
- C. cost., sentenza 7 marzo 1964, n. 13;
- C. cost., sentenza 10 febbraio 1964, n. 4.
Estratto della motivazione
3. ‒ Prima di procedere all’esame nel merito delle altre questioni promosse con i primi due motivi di ricorso, è opportuno inquadrare il contesto in cui è maturata l’adozione del d.l. n. 84 del 2024.
3.1. ‒ L’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche è oggetto di specifica attenzione da parte dell’Unione europea, che si è tradotta nell’adozione del regolamento n. 2024/1252/UE. Con l’espresso richiamo all’art. 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il suddetto regolamento opera come misura di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri ai fini del corretto funzionamento del mercato interno.
[…]
4.1. ‒ Le questioni non sono fondate, in quanto la potestà legislativa statale di cui sono espressione le disposizioni impugnate è stata esercitata in attuazione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento eurounitario e si sostanzia nell’adozione di norme fondamentali di riforma economico-sociale, che sono peraltro riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato a carattere trasversale.
[…]
Pertanto, ferma restando la diretta applicabilità del regolamento, la fonte più idonea a darvi attuazione nell’ordinamento interno è un atto legislativo statale, in quanto eventuali interventi regionali limitati ai rispettivi territori rischierebbero di non raggiungere gli obiettivi e perpetrare quell’eterogeneità e difetto di coordinamento che il diritto dell’Unione si propone di eliminare. D’altro canto, i limiti derivanti dall’ordinamento eurounitario operano anche nei confronti delle competenze legislative delle regioni speciali, i cui statuti, ivi compreso quello della Regione autonoma della Sardegna, vincolano l’esercizio della relativa potestà legislativa, anche primaria, al rispetto degli «obblighi internazionali», che, nell’odierno contesto, si intendono riferiti anche ai vincoli derivanti dal diritto dell’Unione (sentenza n. 286 del 2005).
4.3. ‒ In secondo luogo, rispetto alle attribuzioni statutarie, le disposizioni impugnate sono qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale, che lo stesso Statuto pone come limite alla potestà – primaria e ripartita – della Regione (artt. 3 e 4). Per costante giurisprudenza costituzionale, queste ultime si caratterizzano per un triplice profilo: «a) si deve trattare di norme legislative dello Stato che – in considerazione del contenuto, della motivazione politico-sociale e degli scopi che si prefiggono – presentino un carattere riformatore, diretto a incidere significativamente nel tessuto normativo dell’ordinamento giuridico o nella vita della nostra comunità giuridica nazionale (v., spec., sent. n. 219 del 1984); b) le stesse leggi, tenuto conto della tavola di valori costituzionali, devono avere ad oggetto settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza, quali, ad esempio, “la soddisfazione di un bisogno primario o fondamentale dei cittadini” (sent. n. 4 del 1964) o un “essenziale settore economico del paese” (sentt. n. 13 del 1964, e, analogamente, n. 219 del 1984); c) si deve trattare, inoltre, di “norme fondamentali”, vale a dire della posizione di norme-principio o della disciplina di istituti giuridici – nonché delle norme legate con queste da un rapporto di coessenzialità o di necessaria integrazione – che rispondano complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto, un’attuazione su tutto il territorio nazionale (sent. n. 160 del 1969) […].» (sentenza n. 1033 del 1988).
4.4.3. – Questa Corte peraltro, ha più volte affermato che materie che «assumono, per la loro natura trasversale, carattere prevalente, […] “possono influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano” (sentenza n. 2 del 2014 e, inoltre, ex plurimis sentenze n. 291 e n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 e n. 52 del 2010, n. 431, n. 430, n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006)» (sentenza n. 287 del 2016), purché la relativa competenza statale si svolga entro i «limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta» (tra le altre, sentenza n. 104 del 2021, con richiami a precedente giurisprudenza).
1 La sentenza prende in considerazione anche profili che non sono oggetto di questo report.