Materia
Processo penale
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 420-quater, co. 4 c.p.p.
Parametri
Art. 3 Cost. – Art. 24 Cost.
Massima
- Benché in linea di principio l’omessa previsione dell’avviso delle facoltà di accesso alla giustizia riparativa nella sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo violi il diritto alla difesa dell’imputato, allo stato tale mancanza è sanata, in via sistematica, da disposizioni ulteriori a quella indubbiata, che assicurano la conoscibilità della predetta opzione.
Profili d’interesse
- La Corte ribadisce l’ampia discrezionalità del legislatore sugli istituti processuali, entro il limite della manifesta irragionevolezza, me nel caso di specie segnala che detto limite non è stato violato solo per la concomitanza di altre disposizioni che vanno nella direzione ritenuta costituzionalmente doverosa dal remittente.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 20 gennaio 2011, n. 17;
- C. cost., sentenza 24 giugno 2010, n. 229;
- C. cost., sentenza 18 febbraio 2010, n. 50;
- C. cost., ordinanza 11 febbraio 2010, n. 43;
- C. cost., ordinanza 6 maggio 2009, n. 134;
- C. cost., sentenza 20 giugno 2008, n. 221;
- C. cost., ordinanza 9 marzo 2007, n. 67.
Estratto della motivazione
4.2. – […] La giurisprudenza di questa Corte ha sovente ribadito che «in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis: sentenze n. 17 del 2011; n. 229 e n. 50 del 2010; n. 221 del 2008; ordinanze n. 43 del 2010, n. 134 del 2009, n. 67 del 2007)» (ordinanza n. 141 del 2011); ha altresì evidenziato che l’astratta possibilità di una diversa disciplina legislativa sul punto non sarebbe necessariamente più razionale di quella censurata né, comunque, sarebbe costituzionalmente obbligata (ordinanza n. 43 del 2010).
Per vero, questo principio è fatto in genere valere nella prospettiva dell’inammissibilità delle questioni che comportano un’invasione nel campo della discrezionalità del legislatore, ma esso vale anche come sollecitazione a uno scrutinio particolarmente prudente della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della scelta legislativa.
La soglia dell’irragionevolezza manifesta non è qui superata, poiché la scelta del legislatore di non inserire l’avviso della facoltà di accesso alla giustizia riparativa tra i contenuti della sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen. è giustificata da ciò che: è già prevista una serie di ipotesi in cui tale avviso viene dato, tanto all’indagato, prima, e all’imputato, poi, quanto alla persona offesa, con l’informazione di garanzia (art. 369, comma 1-ter, cod. proc. pen.), con l’avviso di fissazione dell’udienza a seguito della richiesta di archiviazione (art. 409, comma 2, cod. proc. pen.), con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen.), con l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare (art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen.), con il decreto che dispone il giudizio (art. 429, comma 1, lettera d-bis, cod. proc. pen.) e con il decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552, comma 1, lettera h-bis, cod. proc. pen.); nella fase che qui viene in rilievo, compresa tra l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare (art. 419 cod. proc. pen.) e l’eventuale decreto di rinvio a giudizio (art. 429 cod. proc. pen.), l’imputato, sia pur irreperibile, dovrebbe già aver ricevuto l’avviso con altri atti notificati nella precedente fase delle indagini preliminari (per esempio, con l’informazione di garanzia o con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari) e comunque lo riceverebbe in sede di rinvio a giudizio (salvo che non venga pronunciata sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.); l’omessa previsione dell’avviso nella sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen., in ogni caso, non compromette in alcun modo la facoltà dell’imputato di accedere alla giustizia riparativa, non essendo previsti termini perentori o scadenze.