Materia
Pene
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento
Oggetto della q.l.c.
Art. 69, co. 4 c.p.
Parametri
Art. 3, co. 1, Cost. – Art. 27, co. 1 e 3, Cost.
Massima
- Il divieto di prevalenza dell’attenuante di lieve entità del fatto sull’aggravante della recidiva reiterata viola i principi costituzionali di ragionevolezza e rieducatività della pena, perché vanifica la funzione di “valvola di sicurezza” dell’attenuante medesima ed impedisce al giudice di applicare sanzioni proporzionate alla concreta offensività della condotta.
Profili d’interesse
- La Corte ribadisce che l’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella definizione della politica criminale, in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato, non equivale ad arbitrio, rimanendo suscettibile di controllo da parte della Corte medesima per gli eventuali vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità.
- La sentenza torna a censurare una disposizione già oggetto di numerose declaratorie di illegittimità costituzionale, che hanno colpito il divieto di prevalenza di varie circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99, co. 4 c.p.
- La Corte censura testualmente l’esclusione della possibilità, per il giudice, di ritenere prevalente un’attenuante da essa medesima introdotta in via pretoria (lieve entità del fatto, in relazione al reato di rapina).
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 27 maggio 2025, n. 74;
- C. cost., sentenza 22 marzo 2024, n. 46;
- C. cost., sentenza 23 novembre 2023, n. 207;
- C. cost., sentenza 7 giugno 2021, n. 117.
Sulle circostanze del reato
- C. cost., sentenza 22 aprile 2025, n. 56;
- C. cost., sentenza 9 novembre 2023, n. 201;
- C. cost., sentenza 12 ottobre 2023, n. 188;
- C. cost., sentenza 11 luglio 2023, n. 141;
- C. cost., sentenza 12 maggio 2023, n. 94;
- C. cost., sentenza 8 luglio 2021, n. 143;
- C. cost., sentenza 31 marzo 2021, n. 55;
- C. cost., sentenza 24 aprile 2020, n. 73;
- C. cost., sentenza 17 luglio 2017, n. 205;
- C. cost., sentenza 7 aprile 2016, n. 74;
- C. cost., sentenza 18 aprile 2014, n. 106;
- C. cost., sentenza 18 aprile 2014, n. 105;
- C. cost., sentenza 15 novembre 2012, n. 251;
- C. cost., sentenza 13 febbraio 1985, n. 38.
Estratto della motivazione
3.1. – […] Le deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato in via generale dall’art. 69 cod. pen., sono costituzionalmente ammissibili e rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ma non possono determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale (ancora, sentenza n. 56 del 2025).
L’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella definizione della politica criminale, in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato, non equivale infatti ad arbitrio […]. Le disposizioni che costituiscono espressione di tale discrezionalità, e segnatamente quelle che determinano il trattamento sanzionatorio, in quanto destinate a incidere sulla libertà personale dei loro destinatari, sono suscettibili di controllo da parte di questa Corte per gli eventuali vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità (sentenza n. 74 del 2025). E ciò vale anche per il concorso tra circostanze, il cui regime influisce certamente sulla determinazione della pena in concreto. […]
4.4.– Il divieto di prevalenza dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. si espone ai medesimi vizi in relazione all’attenuante della tenuità del fatto introdotta con la sentenza n. 86 del 2024.
Anche rispetto a questa attenuante, la norma censurata vanifica irragionevolmente la funzione di “valvola di sicurezza” che è alla radice dell’addizione operata da questa Corte nei termini sopra richiamati. Impedisce, inoltre, al giudice di applicare una sanzione diversa per situazioni diverse sul piano dell’offensività della condotta, determinando una violazione dell’art. 3, primo comma, Cost. anche sotto il profilo del principio di eguaglianza.
[…]
Il divieto inderogabile di prevalenza dell’attenuante in esame non è […] compatibile neppure con il principio di proporzionalità della pena, idonea a tendere alla rieducazione del condannato ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost., che implica «un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra (sentenza n. 185 del 2015)» (sentenza n. 143 del 2021).
5.– In conclusione, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.