Sentenza n. 115/2025

21 Luglio 2025
Sul congedo parentale nelle coppie omoaffettive

Testo

Materia

Famiglia – Lavoro

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento additiva

Oggetto della q.l.c.

Art. 27-bis, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall’art.  2, co. 1, lett. c) decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (Attuazione della direttiva 2019/1158/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio)

Parametri

Art. 3 Cost. – Art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 2 e 3 direttiva (CE) 2000/78 del Consiglio del 27 novembre 2000 e all’art. 4 direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019

Massima

  • L’art. 27-bis d. lgs. n. 151/2001 è incostituzionale nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Tale omissione, infatti, rappresenta un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al padre lavoratore, cui il predetto congedo è, invece, riconosciuto.

Profili d’interesse

  • La censurata irragionevolezza discende da un complesso di orientamenti, espressi sia della stessa Corte costituzionale che della Corte di cassazione, favorevoli alla fecondazione eterologa ed al riconoscimento delle famiglie cd. omogenitoriali, in controtendenza con l’impostazione originaria della legislazione sulla P.M.A.

Precedenti connessi

Sulla preminenza dell’interesse del minore

Sulla procreazione medicalmente assistita

Sull’ammissibilità di famiglie omogenitoriali

Sull’ammissibilità giuridica di genitori dello stesso sesso

Estratto della motivazione

7.1. – […] Le limitazioni previste dalla legge n. 40 del 2004 costituiscono […] espressione del margine di apprezzamento di cui il legislatore nazionale dispone nella definizione dei requisiti di accesso alle predette pratiche, la cui individuazione, avente portata vincolante nell’ordinamento interno, non è però di ostacolo alla produzione di effetti da parte di atti o provvedimenti validamente formati nell’ambito di ordinamenti stranieri e disciplinati dalle relative disposizioni, quando l’atto di nascita, formato all’estero, viene trascritto in Italia […].

7.2.– Questa Corte, con una recente sentenza, ha poi riconosciuto al nato in Italia a seguito di procreazione medicalmente assistita eterologa, legittimamente praticata in uno Stato estero nel rispetto della lex loci, da una coppia di donne, e che debba dar luogo a un rapporto di filiazione con il nato all’estero suscettibile nell’ordinamento interno di riconoscimento e trascrizione, l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla cosiddetta madre intenzionale che, insieme alla donna che ha partorito, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa (sentenza n. 68 del 2025).

7.3. – [L]’orientamento sessuale non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità [genitoriale] (sentenza n. 33 del 2021). [Q]uesta Corte ha affermato che, qualora una coppia di persone abbia intrapreso il percorso genitoriale, non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori (sentenze n. 68 del 2025 e n. 102 del 2020), diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (art. 315-bis, primo e secondo comma, e 337-ter, primo comma, cod. civ.) nonché da una serie di strumenti internazionali e dell’Unione europea […].

8.– Gli indicati approdi rendono costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 3 Cost., l’esclusione di una delle madri, lavoratrice, dal beneficio del congedo obbligatorio di paternità (art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001).

Tale esclusione determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione in cui il beneficio è riconosciuto al padre lavoratore in coppie composte da genitori di sesso diverso.

[…] All’interno di una coppia entrambi i genitori sono chiamati a provvedere al benessere fisico, psicologico ed educativo di un bambino […].

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