Sentenza n. 104/2025

10 Luglio 2025
Sul divieto di messa a disposizione nei pubblici esercizi di apparecchiature per il gioco d'azzardo telematico.

Testo

Materia

Salute – Gioco e scommesse

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 1, co. 923, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) – Art.  7, co. 3-quater, decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute)

Parametri

Art. 3 Cost. – Art. 25 Cost. – Art. 41 Cost. – Art. 42 Cost. – Art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU – Artt. 16 e 17 CDFUE

Massima

  • La norma di cui all’art. 7, co. 3-quater d.l. 158/2012, pur perseguendo la legittima e meritevole finalità di contrastare la ludopatia, è viziata da irragionevolezza e difetto di proporzionalità in quanto eccessivamente inclusiva, poiché riferita a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività e da rilevanti differenze di disvalore.
  • La dichiarazione di illegittimità del divieto deve riguardare anche la sanzione per la sua violazione, prevista dall’art. 1, co. 923, l. n. 208/2015 nella misura fissa di ventimila euro.

Moniti/Inviti al legislatore

  • La Corte esorta il legislatore all’adozione di ulteriori ed idonee misure di contrasto della ludopatia.

Profili d’interesse

  • La sentenza pone alla luce l’irragionevolezza e la sproporzionalità della disciplina di cui all’art. 7, co. 3-quater, decreto Balduzzi, giacché riferita a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività e da rilevanti differenze di disvalore.
  • La Corte addiviene all’illegittimità costituzionale della disposizione censurata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che è costante nel ritenere che, pur essendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo ed, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essi imposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimeno soddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessa Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità.

Estratto della motivazione

6.5. – […] la disposizione censurata vieta la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco online. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità, condotte ampiamente diversificate sul piano dell’offesa all’interesse giuridico protetto.

Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. La disposizione censurata, inoltre, colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.

Il precetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quanto riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore. L’estensione dell’area dell’illecito risulta effettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

Per un diverso profilo, la disposizione censurata introduce una misura di tutela del diritto alla salute consistente in un divieto volto a fronteggiare la diffusione della ludopatia tramite la delimitazione dell’offerta di gioco online che comunque rimane capillare e vastissima, anche attraverso canali di accesso diversi da quelli contemplati dalla disposizione in esame. Ciò rivela la modesta efficacia della misura rispetto alla sua finalità, a fronte di una significativa e immediata compressione degli interessi contrapposti, fra i quali, in primo luogo, la libertà di impresa. Anche sotto questo profilo, l’estensione del divieto in esame risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi che esso si prefigge.

6.6. – L’illegittimità costituzionale della disposizione censurata va apprezzata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, pur essendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo ed, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essi imposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimeno soddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessa Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità […].

[…]

8. – Spetta al legislatore l’adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto alla ludopatia.

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