Sentenza n. 123/2025

24 Luglio 2025
Sulla successione nel tempo dei regimi di procedibilità in materia di atti persecutori e danneggiamento

Testo

Materia

Procedimento penale

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento

Sentenza di accoglimento additiva

Oggetto della q.l.c.

Art. 85, co. 2-ter, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150  (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari)

Parametri

Art. 3 Cost.

Massima

  • È irragionevole, per difetto di tutela di interessi costituzionalmente apprezzabili, la previsione della perdurante procedibilità d’ufficio di un delitto divenuto procedibile a querela, nei casi in cui il medesimo sia connesso con altro delitto procedibile anch’esso a querela.
  • A seguito dell’introduzione di un regime di procedibilità a querela da parte di una sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, il dies a quo per la presentazione della querela deve individuarsi nel giorno di pubblicazione della sentenza medesima, in quanto giorno di cessazione dell’efficacia della disciplina previgente.

Profili d’interesse

  • La Corte sembra fare un uso piuttosto disinvolto del proprio potere di annullamento, utilizzando la figura dell’incostituzionalità “nella parte in cui non” per creare di fatto ex novo il dies a quo per la presentazione delle querele.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

4. – […] La costante giurisprudenza di questa Corte riconduce il fondamento del principio di retroattività della legge penale più favorevole, tra l’altro, all’art. 3 Cost. evocato dal rimettente […].

Tale principio, al quale corrisponde il diritto dell’imputato a che sia applicata nei propri confronti la legge più favorevole entrata in vigore dopo la commissione del fatto, non è assoluto e può subire deroghe da parte del legislatore, purché esse superino un vaglio positivo di ragionevolezza, in quanto si rivelino proporzionate alle esigenze di tutela di controinteressi essi stessi dotati di rango costituzionale (infra, 4.2.).

La deroga operata dalla disciplina censurata al principio di retroattività della legge penale più favorevole non supera, nei limiti sottoposti dal rimettente allo scrutinio di questa Corte, tale vaglio positivo di ragionevolezza e viola, pertanto, l’art. 3 Cost. (infra, 4.3.).

[…]

4.2. – [I]l diritto dell’imputato a essere giudicato secondo la legge più favorevole entrata in vigore dopo la commissione del fatto non è assoluto, ed è dunque aperto a possibili deroghe da parte del legislatore, purché giustificabili al metro di quello che la sentenza n. 393 del 2006 di questa Corte ha definito «vaglio positivo di ragionevolezza» (punto 6.3. del Considerato in diritto […]).

In altre parole, in tanto una deroga al diritto in questione può trovare giustificazione sul piano costituzionale, in quanto essa risulti proporzionata all’esigenza di salvaguardare altri interessi costituzionalmente rilevanti, che rischierebbero di essere pregiudicati laddove si desse luogo all’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole.

[…]

4.3. – [Q]uando il delitto connesso [a quello di atti persecutori] divenga esso stesso procedibile a querela, non sono affatto chiare le ragioni che potrebbero militare a favore della perpetuatio della procedibilità d’ufficio per il delitto di atti persecutori.

Se il procedimento penale sui fatti è già stato avviato, la persona offesa dovrà in ogni caso “esporsi”, esprimendosi sulla propria volontà se proporre o meno querela per il delitto connesso; e a questo punto apparirebbe ovvio consentirle di esprimere analoga volontà di proporre o meno querela anche per il delitto di atti persecutori […].

Se invece il procedimento penale sui fatti non fosse ancora iniziato, il mantenimento della procedibilità d’ufficio risulterebbe ancor più irragionevole. In tale situazione, infatti, il mutamento del regime di procedibilità del reato connesso consentirebbe alla vittima di mantenere del tutto riservate circostanze attinenti alla propria sfera privata, se non fosse proprio per l’operatività della disposizione censurata: la quale la forza a prendere parte a un processo penale, quanto meno nella veste di testimone. […]

La disciplina censurata comporta, in definitiva, un sacrificio netto dell’interesse dell’imputato che abbia commesso il fatto prima della modifica normativa a un trattamento uguale a quello di chi abbia commesso un fatto analogo dopo tale modifica, nonché del suo interesse all’applicazione di una disciplina che il legislatore reputa oggi proporzionata rispetto al complesso degli interessi in gioco. E ciò senza che tale sacrificio possa dirsi funzionale a tutelare controinteressi di rango costituzionale […].

5.– La reductio ad legitimitatem della disciplina censurata, nei limiti che rilevano nel giudizio a quo […], deve essere compiuta dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022, in quanto richiamato dall’art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024, nella parte in cui prevede che si continua a procedere d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 612-bis cod. pen. connesso con il delitto di cui all’art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

Il ripristino della regola generale della sopravvenuta procedibilità a querela dei fatti in parola comporta la necessità di assicurare alle persone offese la facoltà di proporre querela. [Il dies a quo del] termine per la presentazione della querela per il delitto previsto dall’art. 612-bis cod. pen. [e] per l’acquisizione della querela da parte dell’autorità giudiziaria […] deve essere individuato nella data di pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale, poiché a partire da essa verrà meno l’efficacia della disposizione censurata e, con essa, la procedibilità d’ufficio dei fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 2024.

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