Materia
Bilancio[1]
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 1, co. 121, 123, 204 e 205, legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti)
Parametri
Art. 81, co. 1 e 3, Cost.
Massima
- Il principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese vincola esclusivamente il legislatore, statale o regionale che sia, e non è violato da un aumento delle spese conseguente a decisioni delle autorità giurisdizionali, quali nella specie la Corte di giustizia dell’Unione europea.
Profili d’interesse
- La decisione scandisce l’ammissibilità e la vincolatività delle sentenze “additive di spesa” della Corte di giustizia, analogamente a quanto già più volte considerato per quelle della Corte costituzionale, gravando di conseguenza Governo e Parlamento del reperimento delle relative coperture.
Estratto della motivazione
6.1. – Il principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese espresso nell’art. 81 Cost., erroneamente evocato dal rimettente a fondamento delle proprie censure, impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell’obbligo di predisporre, all’atto dell’approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano. In questa prospettiva, la norma sulla copertura finanziaria, contenuta fin nell’originario art. 81 Cost., attiene in generale all’estensione e alla natura della sovranità finanziaria: è al contempo fondamento e limite dell’iniziativa parlamentare di spesa.
Tale principio, vincolante sia per lo Stato che per le regioni, è altresì funzionale a preservare il principio dell’equilibrio di bilancio, in attuazione degli impegni assunti dal nostro Paese con la sottoscrizione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria del 2012, ratificato e reso esecutivo con legge 23 luglio 2012, n. 114 e a livello euro-unitario attraverso il cosiddetto six pack […].
6.2. – Deve tuttavia ricordarsi che, per fronteggiare l’aumento delle spese conseguenti a decisioni delle autorità giurisdizionali o di questa Corte, il nostro ordinamento ha adottato procedure idonee a garantire, da un lato, l’effettività delle pronunce e, dall’altro, gli equilibri di bilancio.
[1] La pronuncia esamina anche altri profili, che non sono oggetto di questo report.