Sentenza n. 105/2025

10 Luglio 2025
Sul trattamento penale del reato di deturpamento o imbrattamento di cose altrui.

Testo

Materia

Reati – Pene

Tipologia di decisione

Sentenza di inammissibilità

Oggetto della q.l.c.

Art. 639 c.p. – art.  639, co. 5 c.p.

Parametri

Art. 3 Cost. – Art. 27, co. 3, Cost.

Massima

  • Benché sia vero che il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, toccando l’estetica del bene o la sua più superficiale consistenza, concerne un’offesa caratterizzata da effetti minori rispetto a quello di danneggiamento, un intervento correttivo da parte del Giudice costituzionale non è consentito, in quanto comporterebbe la necessità di un complessivo riassetto dell’intera disciplina sanzionatoria in materia.

Profili d’interesse

  • La pronuncia conferma l’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella definizione delle ipotesi astratte di reato e nella determinazione delle relative pene, fermo restando il rispetto del principio di proporzionalità ed il limite della non manifesta irragionevolezza.
  • La Corte ha ritenuto che un proprio intervento nel senso auspicato dal rimettente avrebbe comportato la necessità di un complessivo riassetto della disciplina sanzionatoria in materia, come tale precluso alla Corte medesima, perché sarebbe stato volto a isolare profili solo patrimoniali all’interno di quella che è ormai una fattispecie unitaria più ampia, comprensiva di una pluralità di beni, con conseguente superamento dei limiti del controllo di legittimità costituzionale.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

6.1. – Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione delle ipotesi astratte di reato e nella determinazione delle relative pene, nel rispetto del principio di proporzionalità (sentenze n. 46 del 2024 e altre, ivi citate) e con il limite della non manifesta irragionevolezza (sentenze n. 83 del 2025, n. 86 del 2024, n. 207 del 2023, n. 260 e n. 95 del 2022 e n. 62 del 2021).

[…]

6.5. – Nel descritto quadro normativo, un intervento da parte di questa Corte nel senso auspicato dal rimettente – pur nella opinabilità della scelta legislativa concernente la perdurante rilevanza penale delle fattispecie di deturpamento o imbrattamento, a fronte del differente trattamento riconosciuto a talune ipotesi di danneggiamento – comporterebbe la necessità di un complessivo riassetto della disciplina sanzionatoria in materia, come tale precluso a questa Corte. Un siffatto intervento, infatti, sarebbe volto a isolare profili solo patrimoniali all’interno di quella che è ormai una fattispecie unitaria più ampia, comprensiva di una pluralità di beni, con conseguente superamento dei limiti del controllo di legittimità costituzionale (sentenza n. 259 del 2021).

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