Sentenza n. 100/2025

8 Luglio 2025
Sulla tassazione delle società operanti nel settore dell'aviazione civile.

Testo

Materia

Tributi

Tipologia di decisione

Sentenza di rigetto[1]

Oggetto della q.l.c.

Art. 1, co. 1328, legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Art.  4, co. 3-bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2

Parametri

Artt. 3, 23, 41 e 53 Cost.

Massima

  • La scelta del legislatore di porre un certo tributo unicamente a carico delle società di gestione aeroportuale anziché di tutte quelle che operano all’interno delle medesime strutture non è né arbitraria né lesiva del principio di uguaglianza tributaria, in quanto giustificata dal diverso ambito di attività.

Profili d’interesse

  • La sentenza ribadisce che il Parlamento gode di “ampia discrezionalità” nel calibrare le misure fiscali e nel selezionare gli indici di capacità contributiva, sicché non risulta incostituzionale l’individuazione di una specifica categoria di contribuenti in base al presupposto economico del traffico aereo generato sull’aeroporto.
  • La Corte ribadisce il principio secondo cui l’equità tributaria non si misura solo sul terreno dell’uniformità dei soggetti coinvolti, ma anche su quello della razionalità e coerenza dell’impianto normativo rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti.

Precedenti connessi

Sull’eguaglianza tributaria (anche con riferimento al margine discrezionale legislativo)

Estratto della motivazione

4.2. – […] Questa Corte ha ripetutamente affermato che «il principio dell’eguaglianza tributaria, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., impone che “ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione” (sentenza n. 288 del 2019)» (sentenza n. 49 del 2024).

Peraltro, il legislatore gode di «un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s’ispira l’attività di imposizione fiscale» (sentenze n. 49 del 2024 e n. 108 del 2023). In altri termini, «non è di per sé lesivo del principio di uguaglianza e di capacità contributiva il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori di capacità contributiva, le varie specie di beni patrimoniali sia di natura mobiliare che immobiliare» (sentenza n. 49 del 2024).

Nel caso in esame, non risulta arbitrario, né in contrasto con il principio di eguaglianza tributaria, l’aver delimitato il perimetro soggettivo del prelievo in esame alle sole società di gestione aeroportuale, essendo tale misura sorretta da un’adeguata giustificazione obiettiva, consistente nella non assimilabilità dei soggetti che operano all’interno dello spazio aeroportuale.

4.3. – […] La giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che per capacità contributiva, ai sensi dell’art. 53 Cost., si deve intendere l’idoneità del soggetto all’obbligazione d’imposta desumibile dal presupposto economico cui l’imposizione è collegata. Esso consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loro arbitrarietà o irrazionalità (sentenze n. 49 e n. 34 del 2025 e n. 108 del 2023).

[…]

5. – […] In definitiva, la disposizione in esame non risulta affetta da irrazionalità, ma costituisce esercizio dei poteri discrezionali spettanti al legislatore in materia tributaria nella determinazione dei criteri in relazione alla finalità alla quale s’ispira l’attività di imposizione fiscale e rispettosa del principio di legalità di cui all’art. 23 Cost.


[1] La sentenza esamina anche profili ulteriori, che non sono oggetto di questo report.

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