Sentenza n. 78/2025

3 Giugno 2025
Sul termine entro cui la persona detenuta può proporre reclamo avverso il provvedimento negativo di un permesso di necessità.

Testo

Materia

Ordinamento penitenziario

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento sostitutiva

Oggetto della q.l.c.

Art. 30-bis, co. 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Parametri

Art. 24 Cost.

Massima

  • Viola l’art. 24 Cost. la disciplina di cui all’art. 30-bis, co. 3 dell’ordinamento penitenziario, allorché prescrive che la persona detenuta possa proporre reclamo avverso il provvedimento negativo di un permesso di necessità entro il termine di 24 ore, anziché entro il termine di 15 giorni, in quanto la stretta tempistica preclude oggettivamente l’articolazione una difesa efficace.

Profili d’interesse

  • Atteso che la decisione estende il termine solamente per il detenuto e non anche per il P.M., la Corte osserva che il legislatore potrà eventualmente riconsiderare la complessiva disciplina in esame, se del caso ricalibrando per entrambe le parti i termini per l’impugnazione e intervenendo circa la sospensione dell’esecuzione del permesso in pendenza di tali termini, in modo comunque idoneo a consentire il pieno esplicarsi del diritto di difesa.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

3. Così come osservato nella sentenza n. 113 del 2020 in relazione ai permessi premio, «[i]ngiustificatamente pregiudizievole rispetto all’effettività del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. è […] un termine così breve rispetto alla necessità, per l’interessato, di articolare compiutamente nello stesso reclamo, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi in fatto e in diritto sui quali il tribunale di sorveglianza dovrà esercitare il proprio controllo sulla decisione del primo giudice».

Ciò non solo con riferimento […] «alla oggettiva difficoltà, per il detenuto, di ottenere in un così breve lasso di tempo l’assistenza tecnica di un difensore [… »,] ma anche in relazione alla pratica impossibilità, per una persona ristretta in carcere, di ottenere entro il termine di ventiquattro ore copia di tutti i documenti acquisiti ex officio dal giudice che ha pronunciato il provvedimento di cui il ricorrente si duole. Documenti che il reclamante potrebbe non conoscere affatto, dal momento che il provvedimento impugnato è assunto de plano dal giudice, al di fuori di ogni contraddittorio con le parti.

4. – Il rimedio al vulnus riscontrato, anche in questo caso, può essere assicurato dalla disciplina di cui all’art. 35-bis ordin. penit. sul reclamo giurisdizionale avverso le decisioni delle autorità penitenziarie che riguardano il detenuto […].

La pur indubitabile differenza di ratio dei permessi di necessità rispetto ai permessi premio […] non osta a che il termine per proporre reclamo, per il detenuto, sia reso omogeneo dalla presente pronuncia in relazione a entrambi i benefici […]. In presenza di ragioni di particolare urgenza, sarà interesse del detenuto presentare il più presto possibile la propria impugnazione, sì da porre il giudice del reclamo in condizione di pronunciarsi a sua volta entro i dieci giorni successivi, come prescritto dal quarto comma dell’art. 30-bis.

Non muta, invece, l’attuale termine di ventiquattro ore per il reclamo da parte del pubblico ministero stabilito dal terzo comma dell’art. 30-bis ordin. penit. La questione ora decisa è, in effetti, unicamente calibrata sull’esigenza di garantire il diritto di difesa del detenuto che si sia visto respingere la propria istanza di permesso di necessità. D’altra parte, l’estensione del termine anche per il reclamo del pubblico ministero, nel caso opposto in cui l’istanza del detenuto sia accolta, determinerebbe la sospensione dell’esecuzione del provvedimento in pendenza dell’intero nuovo termine per l’impugnazione, ai sensi del settimo comma dello stesso art. 30-bis ordin. penit., quanto meno con riferimento ai permessi per eventi familiari di particolare gravità previsti dall’art. 30, secondo comma, ordin. penit. Il che comporterebbe – rispetto alla disciplina ora vigente – un effetto pregiudizievole per lo stesso detenuto, frustrando le stesse ragioni di urgenza poste alla base del permesso.

Valuterà il legislatore se riconsiderare la complessiva disciplina in esame, eventualmente ricalibrando per entrambe le parti i termini per l’impugnazione e la complessiva disciplina relativa alla sospensione dell’esecuzione del permesso in pendenza di tali termini, in modo comunque idoneo a consentire il pieno esplicarsi del diritto di difesa.

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