Materia
Salute – Libertà personale
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento additiva
Oggetto della q.l.c.
Artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale)
Parametri
Artt. 13, 24, 32, 111
Massima
- I principi di difesa e contraddittorio rilevano anche nel procedimento di applicazione del TSO, trattandosi di misura medica comportante limitazioni della libertà personale. Di conseguenza, è incostituzionale l’art. 35 della legge n. 833/1978, nella parte in cui non prevede che i provvedimenti sindacali di applicazione del TSO medesimo, della sua protrazione oltre 7 giorni e le correlative convalide del giudice tutelare siano comunicati alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente. Detto articolo è altresì incostituzionale, per le medesime ragioni, nella parte in cui non prevede che la persona interessata sia audita dal giudice tutelare in sede di convalida dei provvedimenti sindacali.
Profili d’interesse
- La Corte svolge un’ampia ricostruzione della genesi e della disciplina, sostanziale e procedurale, del T.S.O.
- La Corte riconosce al legislatore la possibilità di ridefinire la disciplina de qua, purché in modo compatibile con il descritto statuto costituzionale della libertà personale e dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio.
Precedenti connessi
Estratto della motivazione
3.1. – Per costante giurisprudenza di questa Corte, allorché un trattamento sia configurato dalla legge non soltanto come obbligatorio, e dunque rimesso alla spontanea esecuzione, ma come coattivo, potendo il destinatario esservi assoggettato con la forza, le garanzie dell’art. 32, secondo comma, Cost. si aggiungono a quelle dell’art. 13 Cost., che tutela la libertà personale […].
4. – La riconducibilità del trattamento sanitario coattivo alle garanzie congiunte degli artt. 13 e 32 Cost. determina il carattere eccezionale dell’istituto e ne illumina la ragion d’essere.
Proprio l’incidenza sulla libertà personale comporta che il trattamento sanitario coattivo debba operare quale extrema ratio, ossia nell’osservanza del principio del minor sacrificio necessario, desumibile dall’art. 13 Cost. […].
6.1. – Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e nella fissazione di termini di decadenza, di prescrizione o di altre disposizioni condizionanti l’azione, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute […].
6.2. – A fronte della discrezionalità del legislatore nel modulare le forme di tutela giurisdizionale, tuttavia, l’art. 35 della legge n. 833 del 1978 determina una significativa compressione del diritto di difesa e al contraddittorio, cioè dei contenuti minimi della tutela giurisdizionale. Tale compressione assume particolare rilievo perché attiene a provvedimenti amministrativi adottati in assenza del consenso dell’interessato, in violazione del principio di libertà di cura, e incidenti sulla sua libertà fisica, quindi sul nucleo primario della protezione costituzionale della libertà personale […].
7. – Il diritto di ricevere comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non è inficiato dalla condizione di alterazione psichica in cui versa la persona sottoposta a trattamento sanitario coattivo […].
7.5. – Deve […] ritenersi che la comunicazione all’interessato del provvedimento del sindaco con il quale è disposto nei suoi confronti un trattamento sanitario coattivo e la notificazione del relativo decreto motivato del giudice tutelare non trovino ostacolo nella condizione di possibile incapacità naturale nella quale il destinatario si trovi al momento della comunicazione o della notificazione.
8. – La condizione di alterazione psichica momentanea in cui versa la persona interessata, tuttavia, può essere di ostacolo alla effettiva comprensione del contenuto delle richiamate comunicazioni. Queste, dunque, benché necessarie, non sono sufficienti alla effettiva garanzia dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio. Per l’effettività di tali diritti assume particolare rilievo l’audizione della persona interessata da parte del giudice tutelare prima della convalida.
8.1. – L’attuale formulazione dell’art. 35, secondo comma, della legge n. 833 del 1978 stabilisce che il giudice tutelare provvede con decreto motivato a convalidare o a non convalidare il trattamento «assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti». La disposizione prevede, dunque, un’istruttoria sommaria prodromica alla convalida. Gli accertamenti, tuttavia, sono prescritti soltanto come eventuali, per cui l’audizione dell’interessato è rimessa alla valutazione discrezionale dell’autorità giudiziaria […].
8.2. – [Tuttavia, l]’audizione della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio da parte del giudice tutelare prima della convalida del provvedimento sindacale assolve a diverse funzioni, in relazione a ciascuna delle quali essa appare necessaria […].
8.2.1. – In primo luogo, l’audizione costituisce presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale ai sensi degli artt. 13, 24 e 111 Cost. Essa è necessaria per la verifica in concreto dei presupposti sostanziali che giustificano il trattamento ed è funzionale alla sua convalida, atteso che alla mancata convalida consegue la cessazione della restrizione della libertà personale […].
8.2.2. – In secondo luogo, l’audizione da parte del giudice tutelare presso il luogo in cui la persona si trova – normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura – è certamente garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto dell’art. 13, quarto comma, Cost., che sancisce il divieto di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà personale, e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana, ai sensi dell’art. 32, secondo comma, Cost.
8.2.3. – Infine, il diritto di essere sentiti assume particolare rilievo nei confronti delle persone fragili, come possono essere coloro che si trovano sottoposti a un trattamento sanitario coattivo per alterazione psichica, sia essa transitoria o permanente. […]
8.4. – L’audizione della persona interessata prima della convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario coattivo, pertanto, consente al giudice tutelare di individuare il percorso in cui instradare le forme di miglior ausilio della persona in relazione alla sua condizione soggettiva […]
9. – Non si oppongono […] né all’obbligo di comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, né all’obbligo di audizione le ragioni dell’urgenza connesse alla convalida, che l’art. 35, secondo comma, della legge n. 833 del 1978, ripetendo lo schema dell’art. 13, terzo comma, Cost., richiede intervenga entro quarantotto ore dalla trasmissione del provvedimento sindacale […].
10. – In conclusione, l’omessa previsione della comunicazione del provvedimento sindacale e della notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, nonché l’omessa previsione dell’audizione della stessa persona interessata prima della convalida, determinano la violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost. […].
13. – Resta ferma, per il legislatore, la possibilità di intervenire in qualsiasi momento al fine di individuare, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità che gli spetta, una eventuale diversa configurazione del trattamento sanitario coattivo, purché rispettosa dello statuto costituzionale della libertà personale e dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio, come pure l’adozione di ogni altra e diversa misura di protezione sostanziale o procedimentale della persona che vi sia sottoposta, quale in particolare la possibilità di prevedere la nomina di un curatore speciale al momento della convalida del trattamento.