Legge n. 122/2025

8 Agosto 2025
Variazione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali

Testo

Titolo

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità.

Materie

Regioni – Organi di governo

Principali previsioni

  • Il numero dei consiglieri regionali odierno è mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento; si consente l’aumento di massimo due assessori per le regioni fino ad 1 e 2 milioni di abitanti [art. 1, commi 1 e 3].
  • Sono esentati dalla raccolta firme per la presentazione delle candidature a consigliere regionale le liste che, al momento dell’indizione delle elezioni, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera [art. 1, co. 2].
  • Sono abrogate le disposizioni sull’inconferibilitàdi incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale [art. 2].

Iniziativa

Parlamentare

Letture e testi

I lettura

C.2500

S.1452

Durata dell’esame parlamentare

Dal 8 aprile 2025 al 6 agosto 2025

(3 mesi e 29 giorni)

Ulteriori profili d’interesse

Durante l’esame in Senato si segnala il passaggio dalla sede redigente alla sede referente (art. 36 comma 3 R.S.)  della 1° Commissione Affari Costituzionali nella seduta del 2 luglio 2025.

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